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I chiarimenti del Mef e del Mite ai quesiti del Sole 24 Ore

Domanda 1 - "Natura del termine"
Si chiede in primo luogo di sapere se la scadenza del 31 maggio sia o meno perentoria. Detto in altri termini, cosa accade all’impresa che trasmette la comunicazione oltre il termine (o non la trasmette affatto), pur potendo dimostrare di aver effettivamente avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti? L’ente impositore potrà disconoscere il diritto alla riduzione della quota variabile della Tari? Si chiede inoltre se i comuni possano deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella del 31 maggio dell’anno precedente, a valere per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021 (ad esempio, il 31 ottobre dell’anno precedente).

Risposta 1: Bisogna premettere che la disciplina della comunicazione di cui al comma 5 dell’articolo 30 del Dl 41/2021 (decreto Sostegni) è stata oggetto di un emendamento definitivamente approvato nella legge di conversione, il quale dispone che la comunicazione della scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato, da effettuarsi entro il 30 giugno, ha efficacia dall’anno successivo a quella in cui è resa. Il termine in questione deve essere considerato perentorio, attesa la finalità della comunicazione che è essenzialmente quella di consentire l’adeguata organizzazione operativa e finanziaria per la gestione del servizio. Infatti, il termine è funzionale alla predisposizione del piano economico e finanziario (Pef), strumentale all’approvazione delle tariffe della Tari. Se l’utenza non domestica non ha comunicato nei termini, conseguentemente il Comune non sarà al corrente della nuova scelta, per cui la stessa utenza continuerà ad essere assoggettata alla Tari. La comunicazione, quindi, non può riferirsi ad anni precedenti. Pertanto, se il produttore effettua la comunicazione oltre il termine di legge, la stessa deve ritenersi inefficace. La perentorietà del termine, del resto, si coniuga perfettamente con il tenore dell’emendamento sopra riportato. La conseguente penalizzazione, per la comunicazione di uscita dal perimetro pubblico effettuata dopo la scadenza del termine, sarebbe quella di produrre effetti dal 2° anno successivo. L’emendamento approvato dispone, inoltre, che, limitatamente all’anno 2021, la comunicazione deve essere fatta entro il 31 maggio di quest’anno, per avere effetto dal 1° gennaio 2022. Da ciò si evince che, per l’anno 2021, restano in vigore i regolamenti in base ai quali il comune disciplina la quota variabile della Tari (comma 649 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013). Tali considerazioni dovrebbero valere anche nel caso in cui l’utenza non domestica dimostri di aver effettivamente avviato al recupero i rifiuti urbani prodotti, a meno che il comune non ritenga di volerne comunque tenere conto ai fini della riduzione della quota variabile.
Ovviamente, poiché il termine entro il quale va effettuata la comunicazione in discorso è un termine posto a favore dei comuni, essi possono deliberare in via regolamentare una scadenza più ampia rispetto a quella ordinaria, per le comunicazioni relative alle annualità successive al 2021. Così come sopra riportato, non si ritiene invece che il termine fissato dalla legge possa essere ridotto, poiché restringerebbe inutilmente l’esercizio della facoltà da parte delle utenze non domestiche di ricorrere al mercato.

Domanda 2 - "Oggetto della comunicazione"
Come chiarito nella sopra citata circolare del Mite, la comunicazione deve essere inviata comunque, sia che si intenda scegliere un soggetto diverso dal gestore pubblico sia che si intenda restare con esso. Si chiede conferma della correttezza di tale affermazione, alla luce anche delle ulteriori questioni sotto riportate.

Risposta 2: Attese le conseguenze negative che possono scaturire da una mancata trasparenza delle comunicazioni tra utenze non domestiche e Comune, è opportuno trasmettere formale comunicazione sull’opzione scelta anche quando si vuole confermare di rimanere nel servizio pubblico o privato. Ciò al fine di evitare incertezze in fase di avvio del sistema previsto dal Dlgs 116 del 2020.

Domanda 3 - "Effetti della mancata comunicazione da parte dell’impresa"
Cosa accade nel caso in cui l’operatore economico non comunichi nulla? Fermo restando il quesito sottoposto sub A), in ordine agli effetti del mancato rispetto del termine sull’applicazione della Tari, è corretto ritenere l’implicita conferma da parte dell’operatore di continuare ad avvalersi del gestore pubblico? Se così fosse, come appare, è corretto ritenere che tale implicita conferma abbia validità per almeno 5 anni?

Risposta 3: Coerentemente con quanto precedentemente affermato, il silenzio può leggersi come una conferma, salva l’opportunità di inviare la formale comunicazione per evitare confusioni in merito. A rigore, se non viene effettuata alcuna comunicazione, si può ritenere confermata la volontà di avvalersi del servizio pubblico, ricadendo nel perimetro pubblico con conseguente applicazione della Tari. Sulla base delle nuove disposizioni approvate nel DL sostegni, emerge chiaramente la possibilità di optare annualmente per la scelta del regime di riferimento, in aderenza ai rilievi dell’Agcm (AS1730 del 22 marzo 2021 - Proposte di riforma concorrenziale ai fini della legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021) circa la durata quinquennale obbligatoria. Si ritiene che il rientro nel perimetro pubblico sia sempre consentito previa espressa comunicazione.

Domanda 4 - "Durata dell’impegno a rimanere con il gestore pubblico"
Nella normativa di riferimento (articolo 238, comma 10, del Dlgs 152/2006) è disciplinato il caso in cui l’impresa abbia inizialmente scelto di affidare il recupero dei rifiuti ad un gestore privato e poi cambi idea. In tale eventualità, è stabilito che il ricorso al gestore pubblico è subordinato al suo assenso. Nulla è detto invece nel caso contrario (impresa che ha scelto, implicitamente o con manifestazione espressa, il gestore pubblico e poi vuole passare ad un gestore privato). È corretto ritenere che in tale ipotesi il cambio di gestore non sia ammesso per almeno 5 anni?

Risposta 4: La conoscenza e programmazione da parte del gestore pubblico è connessa ai tempi tecnici di organizzazione e verifiche sui quantitativi, posto che il comune ha l’obbligo di erogare il servizio, in base al quale deve organizzare il piano economico finanziario. A tal fine andrebbe garantito un periodo minimo. Tuttavia, resta confermata la libera scelta nella medesima ratio suggerita dalla Agcm.

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Data di pubblicazione
28 maggio 2021

Ultimo aggiornamento
28 maggio 2021 ore 15:29

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