Numero Verde: 800.253.230

logo sito Differenziata Teramo

Numero Verde
800.253.230
Valutazione e feedback

Descrizione

Il Decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 196 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/904 (c.d. Direttiva SUP – Single Use Plastics), sulla riduzione dell’incidenza di determinati prodotti in plastica sull’ambiente, è stato pubblicato il 30 novembre scorso.

Il decreto introduce riduzioni del consumo e restrizioni all’immissione sul mercato di plastiche.

Di seguito il dettaglio dei prodotti che saranno vietati dal 14 gennaio 2022:

  • bastoncini cotonati;
  • posate (forchette, coltelli, cucchiai, bacchette);
  • piatti;
  • cannucce,
  • agitatori per bevande;
  • aste da attaccare a sostegno dei palloncini, tranne i palloncini per uso industriale o altri usi e applicazioni professionali che non sono distribuiti ai consumatori, e relativi meccanismi;
  • contenitori per alimenti in polistirene espanso, vale a dire recipienti quali scatole con o senza coperchio, usati per alimenti che soddisfano congiuntamente i seguenti criteri:
    • sono destinati al consumo immediato, sul posto o da asporto;
    • sono generalmente consumati direttamente dal recipiente;
    • sono pronti per il consumo senza ulteriore preparazione, per esempio cottura, bollitura o riscaldamento, compresi i contenitori per alimenti tipo fast food o per altri pasti pronti per il consumo immediato, a eccezione di contenitori per bevande, piatti, pacchetti e involucri contenenti alimenti;
    • contenitori per bevande in polistirene espanso e relativi tappi e coperchi;
    • tazze o bicchieri per bevande in polistirene espanso e relativi tappi.

Al fine di consentire alle imprese di esaurire le scorte di prodotti non conformi già prodotti e/o acquistati alle disposizioni del decreto in esame, gli artt. 5, 6 e 7 stabiliscono che è consentita la messa a disposizione sul mercato dei prodotti in plastica elencati, fino all’esaurimento delle scorte, a condizione che possa esserne dimostrata l’immissione sul mercato in data antecedente all’effettiva decorrenza degli obblighi previsti nei medesimi articoli.

Le sanzioni al comma 1 dell'articolo 14 prevedono che “Salvo che il fatto costituisca reato, l’immissione sul mercato o la messa a disposizione di prodotti in violazione è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.500 a € 25.000”.

Simile il regime sanzionatorio previsto in caso di mancato adempimento all’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi. Dal 14 gennaio 2022, in caso di immissione sul mercato interno di imballaggi non conformi all’art. 219, comma 5, Dlgs. 152/2006, non si applicherà più la sanzione amministrativa pecuniaria attualmente prevista dall’art. 261, comma 3, Dlgs. 152/2006 (da € 5.200 a € 40.000) ma una sanzione da € 5.000 a € 25.000.

Ulteriori informazioni

Data di pubblicazione
18 gennaio 2022

Ultimo aggiornamento
18 gennaio 2022 ore 13:02

counter